RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO INTEGRALE DEL SERVIZIO
PRE-RUOLO
PARTECIPA AL RICORSO
Promuove per tutto il personale della scuola la presentazione di un ricorso al Tribunale del Lavoro finalizzato ad ottenere il diritto ai gradoni di anzianità anche durante il periodo di pre-ruolo nonché il pieno riconoscimento, giuridico ed economico, ai fini della ricostruzione della carriera di tutto il servizio prestato a tempo determinato.
Ricorso per ottenere il diritto ai gradoni di anzianità nel periodo preruolo nella scuola
Attualmente il personale della scuola assunto a tempo determinato non beneficia delle progressioni economiche di anzianità previste per il personale di ruolo: quindi, un docente o un ATA anche dopo molti anni di servizio preruolo utilmente valutabile si troverà in busta sempre lo stipendio base corrispondente alla fascia stipendiale 0.
Tale previsione normativa è stata di fatto superata dalla Direttiva comunitaria (1999/70/CE) e dalle successive pronunce giurisprudenziali italiane ed europee, ravvisando una illegittima disparità di trattamento tra il personale precario e quello di ruolo, a parità di inquadramento e mansioni.
Il nostro ricorso punta ad ottenere per tutto il personale della scuola il diritto al corretto inquadramento nelle fasce stipendiali anche durante la successione di contratti a termine.
Quindi possono presentare il ricorso coloro che hanno più di 3 anni di servizio preruolo (per i docenti “anni interi” sopra i 180 giorni). Per coloro che hanno iniziato a lavorare a tempo determinato dopo il 01.09.2010, a causa della soppressione del gradone 3 – 8 anni, occorrerà avere più di 9 anni di preruolo.
Consigliamo di inoltrare quanto prima via raccomandata A/R la lettera di diffida e interruzione termini di prescrizione, conservando copia della stessa e delle ricevute di invio e avvenuta consegna. La presente diffida è utilizzabile da chi è ancora precario oppure non ha ancora ottenuto il decreto di ricostruzione carriera.
Ricorso per il pieno riconoscimento del preruolo ai fini della ricostruzione carriera nella scuola
Attualmente, al personale immesso in ruolo che abbia un pregresso servizio di precariato, la ricostruzione di carriera viene effettuata riconoscendo, ai fini giuridici ed economici, i primi 4 anni per intero e solo i 2/3 per tutto il periodo eccedente tale soglia (comma 5 art. 485 del Dlgs 297/94 e comma 13, art. 4 del Dpr n. 399/88).
Alla luce dei principi comunitari espressi nelle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea tale disposizione risulta contraria alla Direttiva comunitaria (1999/70/CE) nella parte in cui applica una discriminazione tra il personale assunto a tempo determinato e il personale a tempo indeterminato.
Tale orientamento è stato confermato da varie recenti sentenze dei Giudici del Lavoro e della Corte di Cassazione.
La discriminazione evidenziata consiste nel fatto che, per la stessa tipologia di lavoro, al personale docente e ATA assunto con un contratto a tempo indeterminato l’anzianità di servizio ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali viene riconosciuta per intero, mentre diversamente il personale assunto a tempo indeterminato che può far valere anche un periodo pregresso di servizio a tempo determinato maggiore di quattro anni, potrà avere un riconoscimento di questo servizio pre-ruolo solo parziale (i 2/3 di cui sopra).
Quindi possono presentare il ricorso coloro che sono assunti a tempo indeterminato (di ruolo) e hanno effettuato più di 4 anni di servizio non di ruolo utilmente valutabili (per i docenti 180 giorni di servizio in ogni anno scolastico – per il personale ATA tutti i periodi di effettivo servizio)
N.B. Le due rivendicazioni possono essere fatte valere con il medesimo ricorso.
Per gli iscritti FLC CGIL l’avvio del ricorso non prevede il pagamento di spese legali salvo il pagamento delle spese di contributo unificato se dovute.
Il contributo unificato (C.U.) per spese di giustizia (tassa statale sull’avvio di ricorsi) dovuto sarà determinato dal valore della causa in relazione alle tabelle ministeriali.
E’esente dal pagamento del C.U. chi ha un reddito familiare inferiore a 34.585,23 euro, come da dichiarazione dei redditi
Per pre-aderire al ricorso o in ogni caso per ricevere informazioni sulla vertenza scrivi a:
vertenzeflcgilsso@gmail.com
inserendo nome, cognome, numero di telefono e luogo di residenza